All’esito dello svolgimento delle indagini preliminari il Pubblico Ministero si trova a dover assumere le proprie determinazioni: può esercitare l’azione penale oppure richiedere l’archiviazione della notizia di reato.
Qualora infatti il Pubblico Ministero ritenga che la notizia di reato sia infondata (o che il reato non sia procedibile) presenterà richiesta di archiviazione al Giudice per le indagini preliminari, al quale trasmetterà l’intera documentazione facente parte del fascicolo.
Sebbene sia il Pubblico Ministero il titolare dell’azione penale è sempre prevista un’attività di controllo da parte del Giudice in ordine all’archiviazione del procedimento, a tutela di tutte le parti processuali.
L’avviso della richiesta di archiviazione è notificato alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata della eventuale presentazione della richiesta di archiviazione, con l’avvertenza che nel termine di 10 giorni sarà possibile presentare opposizione avverso la richiesta di archiviazione; per i delitti commessi con violenza alla persona è stato recentemente disposto che l’avviso della richiesta di archiviazione venga in ogni caso notificato alla persona offesa, la quale avrà 20 giorni di tempo per presentare l’opposizione.
Va comunque chiarito che il termine per la presentazione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, per costante Giurisprudenza, ha natura non perentoria ma ordinatoria, talché sarà possibile opporsi anche decorsi tali termini, purché nel frattempo il Giudice non abbia disposto l’archiviazione del procedimento.
L’opposizione alla richiesta di archiviazione potrà essere indirizzata al Giudice per le indagini preliminari dall’avvocato penalista consultato e dovrà contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive che si richiedono, con i relativi elementi di prova.
In altre parole la persona offesa non potrà limitarsi a criticare le argomentazioni del P.M., ma sarà costretta ad indicare nuovi elementi di prova oltre che gli ambiti da esplorare in ulteriori indagini.
Se non è presentata richiesta di archiviazione il Giudice potrà disporre l’archiviazione del procedimento qualora condivida le conclusioni del Pubblico Ministero, oppure, non ritenendo di dover archiviare il procedimento, fisserà un’udienza in camera di consiglio davanti a sé, dandone avviso al P.M., all’indagato ed alla persona offesa.
All’esito della camera di consiglio il Giudice potrà o disporre l’archiviazione oppure, permanendo nel parere di non poter archiviare il procedimento, ordinare che il Pubblico Ministero compia entro un termine le ulteriori indagini che il Giudice ritenga ancora necessarie; infine il Giudice potrà anche ordinare al Pubblico Ministero di formulare l’imputazione (“imputazione coatta”) qualora ritenga non solo che il procedimento non debba essere archiviato e che non sussista necessità di ulteriori indagini, ma che il P.M. debba immediatamente esercitare l’azione penale.
Nel caso di opposizione da parte della persona offesa il Giudice, a meno che non ritenga inammissibile l’opposizione, fisserà una camera di consiglio davanti a sé, dandone avviso al P.M., all’indagato ed alla persona offesa; all’esito della stessa il Giudice potrà assumere i medesimi provvedimenti sopra già descritti.
Appare inoltre utile precisare che l’avviso della fissazione della camera di consiglio (sia nel caso in cui vi sia opposizione all’archiviazione che nel caso in cui il Giudice ritenga autonomamente di non poter archiviare il procedimento) è notificato altresì al Procuratore Generale presso la Corte d’appello, affinché questi, se ritenuto necessario, possa procedere all’avocazione a sé del procedimento penale.
L’Ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione, ma solo per ragioni attinenti ad un difetto nell’instaurazione del contraddittorio in camera di consiglio.